Sez. 5 - , Sentenza n. 13131 del 16/05/2019 (Rv. 653735 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Tassa automobilistica - Art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 - Abrogazione dell'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 - Soggettività passiva - Utilizzatore a titolo di locazione finanziaria - Periodo d'imposta compreso tra il 15 agosto 2009 ed 15 giugno 2016 - Mera riformulazione della norma interpretativa abrogata - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE
In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 (conv. in l. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. in l. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della l. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. l. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 29 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Legge 23/07/2009 num. 99 art. 7 com. 2, Legge 06/08/2015 num. 125 CORTE COST., Decreto Legge 19/06/2015 num. 78 art. 9 bis, Decreto Legge 24/06/2016 num. 113 art. 10 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/2016 num. 160 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)