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Sez. 1, Sentenza n. 47657 del 22/06/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268377 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE | Provvedimento su istanza di sospensione non incidente sulla libertà personale - Formalità - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268377-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., su istanza di sospensione non incidente sulla libertà personale, non prevede alcuna formalità non richiedendo l'adozione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)