Sez. 1, Sentenza n. 8846 del 17/02/2010 Cc. (dep. 05/03/2010) Rv. 246634 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE | Provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione di ordinanza del tribunale di sorveglianza - Impugnabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e 678 cod. proc. pen., rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, perché non è prevista dalla legge l'impugnabilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)