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Sez. 1, Sentenza n. 29024 del 24/06/2003 Cc. (dep. 08/07/2003) Rv. 225203 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE | Provvedimento su istanza di sospensione non incidente sulla libertà personale - Formalità - Insussistenza - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225203-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE

Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non prevede alcuna formalità e, qualora non incida sulla libertà personale, non è impugnabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)