Sez. 1, Sentenza n. 29024 del 24/06/2003 Cc. (dep. 08/07/2003) Rv. 225203 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE | Provvedimento su istanza di sospensione non incidente sulla libertà personale - Formalità - Insussistenza - Impugnabilità - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non prevede alcuna formalità e, qualora non incida sulla libertà personale, non è impugnabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)