diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2087 del 05/09/1996 Cc. (dep. 19/09/1996) Rv. 205622 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | Perizia psichiatrica disposta a norma dell'art. 305 comma primo, cod. proc. pen. - Significato dell'espressione "procedimento di merito" - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-09-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205622-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga

L'espressione "procedimento di merito" che figura nel primo comma dell'art. 305 cod. proc. pen. non si riferisce esclusivamente alle fasi del giudizio di merito, ma anche a quelle precedenti (indagini e udienza preliminare), in cui questioni di contenuto, non solo di forma, e quindi propriamente di merito, qual'è quella dell'imputabilità, comunque si agitano, indipendentemente dalla limitatezza delle funzioni assegnate al giudice dell'udienza preliminare. Quantunque, infatti, tale giudice non possa compiere una pregnante valutazione della fondatezza dell'accusa, ma debba contenere il suo intervento nella verifica della congruenza degli elementi di prova addotti dalle parti con l'accusa medesima, è, tuttavia, indubbio che anche nello svolgimento di questa attività egli esplichi una funzione attinente al merito e non soltanto al rito della vicenda giudiziaria di cui si occupa. Ne discende che legittimamente egli può disporre perizia sullo stato della mente dell'imputato, alla quale consegue "de jure" la proroga della custodia cautelare per il tempo necessario all'espletamento dell'accertamento peritale. (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)