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Sez. 1, Sentenza n. 6859 del 04/12/1997 Cc. (dep. 17/02/1998) Rv. 209580 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Nel corso delle indagini preliminari - Necessità di accertamenti sullo stato di mente dell'indagato - Equiparabilità della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero alla "perizia"prevista dalla norma - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209580-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA

Atteso il carattere eccezionale dell'istituto della proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari, con conseguente necessità di un'interpretazione rigorosa della norma che lo disciplina, anche quando la proroga sia richiesta con riferimento alla necessità di accertamenti sullo stato di mente dell'indagato, quali previsti dal comma 1 dell'art.305 c.p.p., deve escludersi che alla "perizia", cui detta ultima disposizione si riferisce, possa essere equiparata la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art.360 c.p.p.. Rettamente, quindi, verificandosi tale ipotesi, il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di proroga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)