Sez. 2 - , Sentenza n. 2755 del 05/02/2018 (Rv. 647793 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Atto di citazione - Violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4) - Nullità non sanata in primo grado - Nullità della sentenza - Mancata deduzione in appello - Deduzione per la prima volta in Cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
La eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., cui fa riferimento l'art. 164, comma 4, c.p.c., risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere in appello né dal soccombente né dal vincitore assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall'art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)