Sez. 2, Sentenza n. 14348 del 03/11/2000 (Rv. 541332 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Atto di citazione - Violazione dell'art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4) - Nullità non sanata in primo grado - Nullità della sentenza - Mancata deduzione in appello - Deduzione per la prima volta in Cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
La eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma terzo, nn 3) e 4) cod. proc. civ., risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello né dal soccombente né dal vincitore, assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall'art. 161 cod. proc. civ., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)