Sez. 5 - , Ordinanza n. 25161 del 16/09/2021 (Rv. 662281 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Omessa comunicazione a comproprietario del bene oggetto di ipoteca - Necessità - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di riscossione coattiva delle imposte, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, necessaria in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, non deve essere inviata anche al comproprietario del bene oggetto della garanzia, ove non sia anche obbligato al pagamento del debito, giacché la funzione della comunicazione consiste nel consentire allo stesso contribuente di presentare osservazioni, onde evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga a compimento, nonché eventualmente nell'indurlo a desistere dall'inadempimento, col pagamento di quanto dovuto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)