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Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 (Rv. 632586 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Regime anteriore al d.l. n. 70 del 2011 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità dell'iscrizione ipotecaria - Sussistenza - Inefficacia - Esclusione - Ordine di cancellazione da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2014-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632586-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legge 14/05/2011 num. 70 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)