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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25600 del 21/09/2021 (Rv. 662234 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Preavviso di iscrizione ipotecaria - Art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Funzione.
Stato
decisa il 2021-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662234-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall'art. 77, comma 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)