Sez. 2, Sentenza n. 12681 del 16/11/1999 (Rv. 531163 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Cause pendenti davanti allo stesso giudice - Dichiarazione di incompetenza - Esclusione - Riunione delle cause ex art. 274 cod. proc. civ. - Applicabilità.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Nell'ipotesi di continenza di cause l'art. 39 cod. proc. civ. è applicabile (come nel caso di litispendenza) unicamente quando le diverse cause siano state proposte davanti a giudici diversi e non anche quando siano pendenti davanti allo stesso giudice, il quale pertanto non può spogliarsi della causa ai sensi del citato art. 39, dovendo, invece, applicare per analogia l'art. 274 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)