Sez. 1, Sentenza n. 671 del 22/01/1997 (Rv. 501959 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Presupposti - Distinzione dalla riunione di cause - Provvedimento di riunione - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
La continenza disciplinata dall'art. 39 cod. proc. civ. presuppone la pendenza di due cause, di cui una continente, davanti a giudici diversi, per cui essa si pone come uno dei criteri di spostamento della competenza di una delle due cause. Quando, invece, le due cause già pendano davanti allo stesso giudice, il problema non si pone più in termini di spostamento della competenza, ma in termini di riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. (a seconda che si individui l'identità, sia pur parziale, di cause o la connessione), per cui l'eventuale provvedimento del giudice, che pur può essere assunto d'ufficio, ha carattere ordinatorio ed è insuscettibile di gravame in sede di legittimità; identicamente la mancata assunzione del provvedimento non incide sulla validità degli atti e della decisione, per cui anche in tal caso la situazione non può essere proposta a doglianza in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)