Sez. 3, Sentenza n. 13348 del 19/07/2004 (Rv. 575645 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Pendenza di più processi relativi alla stessa causa davanti al medesimo giudice - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Riunione ex art. 274 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Mancata adozione del provvedimento pur in presenza dei presupposti - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La contemporanea pendenza, innanzi al medesimo giudice, di procedimenti relativi alla stessa causa, può dare luogo a provvedimenti ordinatori di riunione, non suscettibili di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari, e non già all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39 cod. proc. civ. in materia di litispendenza, la cui configurabilità postula la diversità dei giudici davanti ai quali quella causa sia stata proposta. Ove, pur ricorrendone i presupposti, non si faccia luogo alla riunione non ne conseguono peraltro effetti negativi in ordine agli atti compiuti e ai provvedimenti conclusivi dei (rispettivi) procedimenti, atteso che le cause mantengono la loro individualità (anche all'esito dell'eventuale riunione), e che la riunione può essere d'altro canto disposta - anche d'ufficio - pure in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)