Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 27/01/2009 (Rv. 606401 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE | Scrittura privata riconosciuta - Efficacia probatoria nei confronti del curatore dell'eredità giacente - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE
Le disposizioni degli artt. 2702 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa, e non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell'eredità giacente del sottoscrittore. (Nel caso di specie la parte convenuta in un'azione di rilascio immobiliare aveva prodotto un contratto preliminare di compravendita stipulato, in qualità di promissario acquirente, dal proprio coniuge, deceduto, e dal proprietario dell'asse ereditario assoggettato a curatela, in qualità di promissario alienante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)