Sez. 2, Sentenza n. 1601 del 15/02/1988 (Rv. 457645 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - EFFICACIA PROBATORIA NEI CONFRONTI DEL CURATORE DELL'EREDITA GIACENTE DEL SOTTOSCRITTORE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - EFFICACIA PROBATORIA NEI CONFRONTI DEL CURATORE DELL'EREDITA GIACENTE DEL SOTTOSCRITTORE - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni degli artt. 2702 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa, e non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell'eredità giacente del sottoscrittore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)