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Sez. L, Sentenza n. 2521 del 21/02/2012 (Rv. 626147 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | "Punte di intensa attività" - Somministrazione di lavoro a tempo determinato - Ammissibilità - Riferimento nel contratto - Sufficienza ai fini dei requisiti formali.
Stato
decisa il 2012-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626147-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di somministrazione di manodopera, le "punte di intensa attività", non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, risultano sicuramente ascrivibili nell'ambito di quelle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore", che consentono, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell'art. 21, primo comma, lett. c), del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 20 com. 4, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 21 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)