Sez. L, Sentenza n. 21001 del 06/10/2014 (Rv. 632808 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro - Indicazione della causale giustificativa - "Punte di intensa attività derivanti da acquisizione di commesse" - Sufficienza - Onere della prova in caso di contestazione - Incombenza in capo all'utilizzatore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa indicata in "punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo" è assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dall'art. 21, comma 1, lett. c), del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, fermo restando l'onere per l'utilizzatore di fornire la prova dell'effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 20 com. 4, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 21 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)