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Sez. L, Sentenza n. 4065 del 23/04/1999 (Rv. 525681 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine in relazione alle cosiddette punte stagionali - Relativa disciplina - Carattere interpretativo o modificativo rispetto alla legge n. 230 del 1962 - Esclusione - Previsione di nuova e autonoma fattispecie di legittimo ricorso al contratto a termine - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525681-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Il fenomeno dell'intensificazione temporanea dell'attività lavorativa aziendale per le cosiddette punte stagionali (ossia fattori ricorrenti e prevedibili in determinati periodi dell'anno), inizialmente previsto dal D.L. n. 876 del 1977, convertito in legge n. 18 del 1978, e da ultimo regolamentato dall'art. 8 bis legge n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983, che ha esteso a tutti i settori economici la normativa legittimante, in presenza di determinate condizioni, l'apposizione del termine al contratto di lavoro, è fenomeno che si distingue sia dalla fattispecie dell'attività stagionale discontinua prevista dall'art. 1 lettera a) legge n. 230 del 1962, sia dalla fattispecie prevista dall'art. 1 lettera c) legge n. 230 citata, in cui assume rilevanza la causa straordinaria ed occasionale che determina il ricorso all'assunzione a termine; ne consegue che la relativa disciplina, configurando una nuova ipotesi di legittimo ricorso al contratto a termine che si aggiunge a quelle già previste dall'art. 1 legge n. 230 del 1962, non si pone come interpretativa o modificativa della suddetta legge.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)