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Sez. 1, Sentenza n. 655 del 22/01/1994 (Rv. 485100 - 01)

Responsabilità civile - Prescrizione - In genere | Indennità di buonuscita - Erogazione in ritardo da parte dell'E.N.P.A.S. per l'illegittimo ritardo nel collocamento a riposo del dipendente statale - Responsabilità aquiliana della P.A. - Configurabilità - Diritto del dipendente al risarcimento del danno per detto ritardo - Prescrizione - Termine quinquennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485100-01

Responsabilità civile - Prescrizione - In genere

Il comportamento dell'Amministrazione pubblica che, illegittimamente ritardando il collocamento a riposo del dipendente statale, gli cagioni il danno del corrispondente ritardo nell'erogazione dell'indennità di buonuscita da parte dell'E.N.P.A.S., integra lesione ad opera di un terzo del diritto soggettivo di credito avente ad oggetto la detta prestazione ed è, quindi, fonte di responsabilità aquiliana per l'Amministrazione stessa e del correlativo diritto del dipendente al risarcimento di quel danno, che sorge con l'inizio del fatto generatore del danno medesimo e con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione ricomincia a decorrere "de die in diem", per ogni giorno successivo alla prima manifestazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)