Sez. 3, Sentenza n. 5555 del 14/09/1983 (Rv. 430498 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DEL GIUDICE D'APPELLO CONTENENTE STATUIZIONI SULLA LITISPENDENZA E SUL MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE LIMITATO ALLA QUESTIONE SULLA COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DEL GIUDICE D'APPELLO CONTENENTE STATUIZIONI SULLA LITISPENDENZA E SUL MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE LIMITATO ALLA QUESTIONE SULLA COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia del giudice dell'appello, che abbia deciso sulla litispendenza e sul merito, ove formulato soltanto con riferimento alla questione sulla Competenza; né lo stesso può convertirsi in istanza di regolamento di Competenza che di necessità doveva essere proposta, qualora risulti notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ.. (V 724/78, mass n 390067; (V 3809/74, mass n 372336).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)