Sez. L, Sentenza n. 1811 del 19/02/1987 (Rv. 451174 - 01)
COMPETENZA CIVILI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA, PREVIA DELIBERAZIONI DI MERITO - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA, PREVIA DELIBERAZIONI DI MERITO - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
Ove il giudice proceda ad una previa deliberazione di merito della qualificazione del rapporto dedotto in giudizio al fine di verificarne la riconducibilità, o meno, alla fattispecie astratta del rapporto di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. in funzione di una pronuncia esclusivamente sulla Competenza, quest'ultima è impugnabile soltanto con regolamento di Competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., e, quindi, l'eventuale ricorso ordinario per Cassazione è inammissibile, ma può convertirsi in istanza di regolamento di Competenza ove ricorrano tutti i requisiti prescritti dalla norma citata l'atto di impugnazione sia stato notificato nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza suddetta. (V 5555/83, mass n 430498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)