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Sez. L, Sentenza n. 1811 del 19/02/1987 (Rv. 451174 - 01)

COMPETENZA CIVILI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA, PREVIA DELIBERAZIONI DI MERITO - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451174-01

COMPETENZA CIVILI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA, PREVIA DELIBERAZIONI DI MERITO - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*

Ove il giudice proceda ad una previa deliberazione di merito della qualificazione del rapporto dedotto in giudizio al fine di verificarne la riconducibilità, o meno, alla fattispecie astratta del rapporto di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. in funzione di una pronuncia esclusivamente sulla Competenza, quest'ultima è impugnabile soltanto con regolamento di Competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., e, quindi, l'eventuale ricorso ordinario per Cassazione è inammissibile, ma può convertirsi in istanza di regolamento di Competenza ove ricorrano tutti i requisiti prescritti dalla norma citata l'atto di impugnazione sia stato notificato nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza suddetta. (V 5555/83, mass n 430498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)