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Sez. 5, Sentenza n. 2723 del 04/02/2011 (Rv. 616685 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti ex art. 16 legge n. 289 del 2002 - Insufficienza delle somme versate - Art. 16, comma 9, legge n. 289 del 2002 - Regolarizzazione in caso di errore scusabile - Procedimento - Omessa regolarizzazione - Conseguenza.
Stato
decisa il 2011-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616685-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti, la previsione contenuta nell'art. 16, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 postula l'insufficienza delle somme versate secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce e presuppone, quindi, che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza. In tale caso, qualora sia riconosciuta l'esistenza di un errore scusabile da parte del contribuente, è previsto uno speciale procedimento finalizzato all'integrazione, consistente nella notifica di una comunicazione da parte dell'Ufficio cui deve seguire la regolarizzazione, mancando la quale non si produce l'effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell'obbligazione tributaria controversa.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)