Sez. 5, Sentenza n. 23028 del 30/10/2009 (Rv. 609888 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti ex art. 16 legge n. 289 del 2002 - Estinzione del giudizio - Condizioni - Comunicazione dell'ufficio finanziario attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento di quanto dovuto - Necessità - Produzione di documenti da parte del contribuente - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la dichiarazione di estinzione del giudizio per chiusura della lite ai sensi dell'art.16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è subordinata, come previsto dal comma ottavo di tale disposizione, all'attestazione da parte dell'Ufficio della regolarità della domanda di definizione e del pagamento integrale di quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la produzione da parte del contribuente di documenti comprovanti l'avvenuta presentazione dell'istanza di condono ed il versamento della somma dovuta.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)