Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18023 del 24/07/2013 (Rv. 627895 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Contenzioso tributario - Definizione delle liti pendenti ex art. 39 del d.l. n. 98 del 2011 - Errore scusabile - Invocabilità - Limiti - Errore di calcolo - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. nella legge n. 111 del 2011), nella specie con rigetto dell'istanza dall'Amministrazione per difetto di corrispondenza del valore della lite in domanda da quello reale, la scusabilità dell'errore è invocabile se l'esimente si relazioni alla oggettiva difficoltà della conoscenza o interpretazione di una norma, non rilevando invece una mera complessità dei calcoli imposti dalla disciplina, ove l'ausilio di un consulente possa ovviare agli inconvenienti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)