Sez. 5, Sentenza n. 8907 del 11/05/2004 (Rv. 572774 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) | Imposta sul patrimonio netto ex D.L. n. 394 del 1972 conv. nella legge n. 461 del 1992 - Contrasto con il Diritto comunitario (dir. 69/335/CEE) - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)
L'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. n. 394 del 1972, convertito, con modificazioni, nella legge n. 461 del 1992 (poi abolita dall'art. 36 D. Lgs. n. 446 del 1997, con effetto da 1 gennaio 1998), il cui presupposto, riferibile anche alle società di capitali, non attiene ad operazioni riguardanti il movimento di capitali o di beni, secondo l'interpretazione cogente per il giudice nazionale fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (nella sentenza in causa C-4/97 e nell'ordinanza 1573/2001, nelle cause riunite C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99, C-336/99) non individua nessuna delle operazioni imponibili enumerate nell'art. 4 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE) e, pertanto, non costituisce né imposta sui conferimenti né imposta avente simili caratteristiche. Infatti, tale direttiva, che mira ad armonizzare le discipline riguardanti le imposte gravanti - in ambito comunitario - sui conferimenti di capitale nelle società nel contesto dell'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dei capitali, non osta alla riscossione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)