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Sez. 5, Sentenza n. 16876 del 11/11/2003 (Rv. 568021 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Conferimento di complesso aziendale - Disciplina ex art. 7 della direttiva CEE 69 - 335 e succ. mod. - Diretta e immediata applicabilità nell'ordinamento nazionale - Conseguenze - Imposta proporzionale di cui al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Rimborso - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568021-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro e nell'ipotesi di aumento di capitale sociale eseguito mediante conferimento di un complesso aziendale, sono direttamente ed immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 69 - 335 e, in particolare, quelle di cui all'art. 7, così come da ultimo modificato dalla direttiva CEE del 10 giugno 1985, n. 85 - 303. Pertanto, con effetto dal 1 gennaio 1986, sono previsti l'esenzione integrale dall'imposta sui conferimenti per tutte le operazioni che, alla data del 1 luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore allo 0, 50 per cento, ovvero per i conferimenti di aziende o rami aziendali, nonché l'assoggettamento all'aliquota dell'1 per cento per tutte le operazioni di raccolta di capitali intervenute tra società comunitarie, fermo il divieto per gli Stati membri di applicare qualsiasi altra imposizione, sotto qualsiasi forma, per tutte le operazioni di raccolta dei capitali. Tuttavia, la restituzione dell'imposta già pagata dal contribuente non discende in via automatica ma è subordinata all'accertamento, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di tutte quelle condizioni di fatto e di diritto richieste per l'applicazione dell'esenzione o della riduzione dell'imposta, operate dall'art. 7, lett. b), della dir. CEE 69 - 335, nel testo in vigore dal 1969 al 1973, e dalle ancor più favorevoli modificazioni introdotte dalle dirr. CEE nn. 73 - 79 (che ha aggiunto la lett. B - <bis>), 73 - 80 e 85 - 305, con le modificazioni da queste successivamente apportate all'originaria disposizione.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7 lett. B, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, DPR 10/06/1985 num. 303 all. A art. 4, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)