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Sez. 3, Sentenza n. 300 del 24/01/1966 (Rv. 320583 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE DI PROPOSIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1966-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320583-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE DI PROPOSIZIONE - DECORRENZA.*

Nell'ipotesi di nullita di notificazione di un atto esecutivo, il termine di cinque giorni per proporre opposizione al medesimo a norma dell'art.617 cod.proc.civ., decorre dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto successivo che necessariamente lo presuppone, ossia dal giorno di legale conoscenza di questo secondo atto, a nulla rilevando la mera conoscenza di fatto che del primo atto l'opponente abbia comunque avuto. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)