Sez. 3, Sentenza n. 3785 del 02/05/1997 (Rv. 504020 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO | Notifica invalida - Termine per l'opposizione ai sensi dell' art. 617 cod. proc. civ. Decorrenza - Conoscenza legale - Necessità - Conoscenza dell'atto esecutivo desumibile da quella di altri atti o fatti, eventuali o estranei al processo esecutivo - Influenza.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO
Il termine previsto dall'art. 617 secondo comma cod. proc. civ. per opporsi ad un atto esecutivo decorre dalla conoscenza legale di esso; pertanto, se la notifica di un atto, normativamente prevista (art. 555 cod. proc. civ.), è invalida, la conoscenza, ai fini di detta decorrenza, non può desumersi da quella di altri atti o fatti, eventuali o estranei al processo esecutivo (nella specie, in cui la notifica del pignoramento immobiliare era stata invalidamente eseguita per alcuni debitori, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito secondo la quale il termine per opporsi a tale atto doveva decorrere o dall'accesso dell'esperto per la stima dei beni o dalla pubblicazione dell'avviso d'asta sul giornale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)