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Sez. 3, Sentenza n. 1544 del 08/03/1980 (Rv. 405110 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE RITUALE AL SOGGETTO DELL'ATTO VIZIATO - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405110-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE RITUALE AL SOGGETTO DELL'ATTO VIZIATO - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA.*

Qualora l'atto esecutivo di cui si deduce la nullita non sia stato portato ritualmente a conoscenza del soggetto interessato a proporre opposizione ovvero tale soggetto non sia stato messo in condizione d'intervenire all'udienza in cui l'atto medesimo e stato compiuto, il termine di cinque giorni previsto per la proposizione della opposizione agli Atti esecutivi decorre non dalla data del compimento dell'atto ma da quella in cui il detto soggetto abbia avuto legale conoscenza dell'atto successivo che necessariamente presuppone quello viziato. Il difetto di siffatta conoscenza legale, che e data dalla notificazione o dalla comunicazione mediante biglietto di cancelleria, puo essere supplito soltanto dalla comparizione del soggetto interessato in una successiva udienza del processo esecutivo che presupponga il compimento dell'atto viziato. (Conf 300/66, mass n 320583 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)