Sez. L, Sentenza n. 2801 del 21/04/1986 (Rv. 445841 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE DOPO SEI GIORNI LAVORATIVI CONSECUTIVI - DEROGA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - RIPOSO SETTIMANALE DOPO SEI GIORNI LAVORATIVI CONSECUTIVI - DEROGA - CONDIZIONI.*
La deroga al principio del riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi consecutivi - deroga prevista, per il personale viaggiante su linee extra-urbane dipendente da imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto, dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1958 n. 138 e dall'art. 10 della legge 14 febbraio 1974 n. 62 che consentono il cumulo di due riposi settimanali - presuppone la prova da parte del datore di lavoro che - nonostante l'organizzazione del lavoro dei dipendenti in modo tale da consentire la pausa di un giorno dopo sei giorni di lavoro - sia stato non di meno impossibile assicurare in ogni caso a tutti i dipendenti medesimi una siffatta periodicità in ragione di non superabili concrete esigenze di servizio. In Mancanza di tale prova, il lavoratore che non abbia fruito del riposo nello spazio di sette giorni ha diritto al relativo risarcimento del danno. (V 302/85, mass n 438531; (V 5923/82, mass n 423682).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8, Legge 14/02/1974 num. 62 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)