Sez. L, Sentenza n. 302 del 23/01/1985 (Rv. 438531 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLA DOMENICA - INCREMENTO RETRIBUTIVO - SPETTANZA - ENTITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLA DOMENICA - INCREMENTO RETRIBUTIVO - SPETTANZA - ENTITÀ - CONDIZIONI.*
Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro, deve essere riconosciuto, oltre a un incremento di retribuzione, in considerazione del fatto che quella ordinaria compensa solo sei giorni di lavoro su sette, e sempre che non abbia goduto di un riposo compensativo nell'arco di sette giorni, anche un'ulteriore maggiorazione di paga per il lavoro festivo, da determinarsi alla stregua delle previsioni del contratto collettivo o, in difetto, mediante parametri idonei ad indennizzare il lavoratore medesimo del suo sacrificio, quale quello del compenso per lavoro straordinario. (Conf 5923/82, mass n 423682, prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)