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Sez. L, Sentenza n. 8514 del 19/11/1987 (Rv. 456044 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RIPOSO DOPO SEI GIORNI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - VIOLAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE - DETERMINAZIONI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456044-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RIPOSO DOPO SEI GIORNI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - VIOLAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE - DETERMINAZIONI - CRITERI.*

La violazione, da parte del datore di lavoro, del precetto (sanzionato anche penalmente) del diritto (irrinunciabile) dei lavoratori al riposo dopo sei giorni di attività lavorativa comporta, anche se essi abbiano goduto successivamente del riposo compensativo, l'Obbligo del risarcimento del danno, la cui entità va determinata in misura proporzionale all'usura psicofisica derivata ai lavoratori dall'attività prestata nel settimo giorno e mediante l'eventuale utilizzazione di istituti contrattuali affini. (V 2801/86, mass n 445841; (V 3470/80, mass n 407314).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)