Sez. 3, Sentenza n. 22886 del 10/11/2015 (Rv. 638769 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Fauna selvatica - Poteri di protezione e gestione attribuiti alle Province toscane - Responsabilità delle stesse per i danni provocati dagli animali - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
In materia di responsabilità civile, ai sensi della l.r. Toscana n. 3 del 1994 (applicabile "ratione temporis" nel suo testo originario, ma da interpretare anche alla luce delle modifiche apportate dalla successiva l.r. n. 2 del 2010), i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici, atteso che l'esercizio di tali poteri è indirizzato sia alla tutela del complessivo equilibrio dell'ecosistema sia alla sicurezza dei soggetti potenzialmente esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione al danno subito da un'autovettura a seguito dell'impatto con un capriolo, aveva condannato - oltre che la Regione Toscana - anche la Provincia di Siena, che non si era attivata per l'installazione del segnale stradale di pericolo, attestante l'attraversamento di animali selvatici, lungo la strada luogo del sinistro, negando rilievo alla natura comunale o provinciale della stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 19 com. 1 lett. E, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 10 com. 7 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 12/01/1994 num. 3 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 03/02/2010 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)