Sez. 1, Sentenza n. 1628 del 03/12/2019 Cc. (dep. 16/01/2020) Rv. 277925 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Modifica legislativa che renda procedibile a querela un reato procedibile d’ufficio - Mancata proposizione della querela - Causa di revoca della sentenza di condanna - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di "abolitio criminis". (Fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 lett. 11), Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)