Sez. 2 - , Sentenza n. 21700 del 17/04/2019 Ud. (dep. 17/05/2019) Rv. 276651 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | D. lgs. n. 36 del 2018 - Appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen. - Procedibilità a querela - Efficacia retroattiva - Conseguenze - Ragioni.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
A seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. (In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, da cui discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 10, Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)