diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13000 del 05/09/2003 (Rv. 566587 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Privatizzazione del rapporto di lavoro - Disciplina introdotta dal CCNL del 26 novembre 1994 - Domanda di inquadramento in una qualifica superiore - Utilizzazione dei precedenti criteri di inquadramento del personale - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566587-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Ai fini di valutare correttamente una domanda volta all'inquadramento in una qualifica superiore di un dipendente postale, occorre considerare che, a seguito della privatizzazione dell'Ente Poste, con il contratto collettivo del 1994 il personale è stato ripartito non più in livelli, ma in quattro aree funzionali, ciascuna delle quali raggruppa mansioni facenti capo in precedenza a diversi livelli; pertanto l'esame va condotto sulla base della attuale ripartizione operata dalla contrattazione collettiva e non facendo rivivere, sia sotto il profilo dell'inquadramento, sia sotto il profilo retributivo, le pregresse categorie di inquadramento pubblicistiche, non più vigenti (In applicazione del su riportato principio di diritto la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, dopo aver esaminato le mansioni in concreto svolte dal dipendente postale, aveva affermato il diritto dello stesso all'inquadramento non nel quarto ma nel sesto livello, entrambi confluiti a seguito della riforma del 1994 nell'area quadri, in quanto tale decisione si poneva in contrasto con l'art. 2103 cod. civ., a norma del quale per mansioni superiori possono intendersi solo quelle corrispondenti alla categoria superiore).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 26/11/1994, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)