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Sez. L, Sentenza n. 11622 del 22/06/2004 (Rv. 573829 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Canone ermeneutico ex art. 1363 cod. civ. - Rilevanza preminente - Portata - Fattispecie relativa all'interpretazione del c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti postali ai fini della operatività dell'art. 2103 cod. civ.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573829-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nella materia dei contratti collettivi, caratterizzata da peculiari specificità, quali l'impiego del linguaggio delle relazioni industriali, la molteplicità dei profili delle posizioni lavorative e la frequente articolazione della contrattazione su diversi livelli, assume un rilievo preminente, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, il canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ., in ragione della minore idoneità del criterio letterale - che pure costituisce il punto di partenza per la corretta interpretazione di ogni contratto - a rilevare l'effettivo intento delle parti sociali. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., interpretando il c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, aveva affermato che le previsioni contrattuali operavano con efficacia immediata l'inquadramento del personale rimettendo agli atti integrativi solo le concrete modalità di esecuzione, sicché l'art. 2103 cod. civ. trovava applicazione - alla stregua di quanto disposto dall'art. 37 del c.c.n.l. - solo con riferimento a mansioni di aree diverse, atteso il principio - stabilito dall'art. 46 dello stesso contratto - della fungibilità delle varie professionalità ricomprese nelle singole aree funzionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 num. 37, Contr. Coll. 26/11/1994 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)