Sez. 2, Sentenza n. 12323 del 08/10/2001 (Rv. 549540 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di esecuzione coattiva di un contratto preliminare - Sostituzione successiva con domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo - Inammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
La domanda di accertamento del diritto di proprietà in virtù del contratto di compravendita e quella di cui all'art. 2932 cod. civ. (esecuzione in forma specifica) sono diverse in quanto l'attore, nel primo caso, pone a base della sua pretesa un contratto con efficacia reale traslativo della proprietà del bene in virtù del consenso legittimamente manifestato, nell'altra invece adduce un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, in quanto con esso le parti si impegnano a concludere un contratto di compravendita definitivo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ne consegue che nel giudizio di appello è inammissibile la sostituzione della prima domanda con la seconda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)