Sez. 2, Sentenza n. 13420 del 12/09/2003 (Rv. 566804 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo della proprietà - Domanda di esecuzione coattiva di un contratto preliminare - Differenza - Effetti - Distinzione - Fattispecie - Giudizio introdotto con domanda di accertamento - Appello - Sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà - Extrapetizione - Sussistenza - Domanda nuova in appello.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
La domanda di accertamento di avvenuto trasferimento del diritto di proprietà in forza di un contratto di compravendita e quella di cui all'art. 2932 cod. civ. sono diverse per petitum e causa petendi, volgendo la prima ad una sentenza dichiarativa, fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà, e la seconda ad una pronuncia costitutiva, fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori quale il preliminare (nella specie, in un giudizio introdotto con la sola richiesta - accolta in primo grado - di accertare il diritto di proprietà su un immobile acquistato con scrittura privata, la S.C. nella sentenza, resa in appello, costitutiva di trasferimento della proprietà del bene ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. in forza di una diversa scrittura privata, ritenuta raffigurativa di un preliminare di vendita, ha ravvisato il dedotto vizio di extrapetizione, per avere la Corte di merito deciso una domanda affatto diversa da quella proposta, attribuendo un bene diverso da quello richiesto; ed ha soggiunto che la formulazione, nella comparsa di costituzione in appello, di domanda ex art. 2932 cod. civ. non muta l'esposto quadro di extrapetizione, in quanto risulterebbe così accolta una domanda nuova, vietata ex art. 345 cod. proc. civ., che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)