Sez. 2, Sentenza n. 15859 del 12/11/2002 (Rv. 558422 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di condanna alla formalizzazione per atto pubblico di un contratto di compravendita immobiliare redatto con scrittura privata - Sostituzione successiva con domanda di esecuzione coattiva di un contratto preliminare - Inammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Costituisce domanda nuova, vietata in appello ed anche in primo grado ove manchi il consenso espresso o tacito della controparte, quella del creditore che, dopo aver invocato una sentenza di condanna alla formalizzazione per atto pubblico di un contratto definitivo di compravendita immobiliare stipulato con scrittura privata, sostituisce nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ovvero nell'atto di appello, la predetta domanda con una successiva, con la quale chieda l'esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, ponendo alla base dell'atto introduttivo la richiesta di pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. e qualificando il rapporto pattizio non più come vendita per scrittura privata, ma come preliminare di vendita. Trattasi, infatti, di domande diverse sotto il profilo del "petitum" e della "causa petendi", atteso che, nella prima ipotesi, l'attore deduce un contratto con efficacia reale traslativo della proprietà del bene in virtù del consenso legittimamente manifestato (cui deve seguire l'atto pubblico ai fini della trascrizione e dell'opponibilità ai terzi); nella seconda, un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l'obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)