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Sez. 1, Sentenza n. 4783 del 26/02/2010 (Rv. 611913 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Reclamo - Proposizione - Termine breve - Decorrenza - Modalità - Mancata osservanza - Conseguenze - Termine lungo - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611913-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

In tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26, comma terzo, legge fall. (mod. dal d.lgs. n. 5 del 2006), il termine di dieci giorni decorre, per l'istante, dalla comunicazione integrale del provvedimento o dalla sua notificazione fatta dal curatore con modalità idonee a garantirne l'avvenuta ricezione (posta, posta elettronica, telefax); pertanto, nel caso in cui il curatore si sia limitato a dare comunicazione dell'esito negativo dell'istanza, realizzando solo una parziale ed incompleta conoscenza del provvedimento, deve applicarsi il termine lungo di novanta giorni, di cui al quarto comma dell'articolo richiamato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)