Sez. 5, Sentenza n. 12908 del 01/06/2007 (Rv. 598907 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina del d.lgs n. 546 del 1992 - Carattere speciale - Conseguenze - Norme del cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni - Mancanza di una specifica regolamentazione - Compatibilità logico giuridica - Fattispecie in tema di comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, le comunicazioni e le notificazioni da effettuarsi nel corso del procedimento trovano una disciplina generale ed esaustiva negli artt. 16 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, i quali prevalgono sulle diverse prescrizioni del codice di procedura civile, essendo l'applicabilità di queste ultime subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 546 cit., alla compatibilità logico-giuridica tra i due sistemi processuali ed alla mancanza di una specifica regolamentazione della fattispecie da parte del d.lgs.: tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente, ponendosi i due sistemi in rapporto di specialità, nell'ambito del quale il ruolo di norma speciale dev'essere riconosciuto alla disposizione processuale tributaria, con la conseguenza che anche l'astratta ipotizzabilità di un concorso tra norme va risolta attribuendo la prevalenza alla norma processuale tributaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)