Sez. 5, Sentenza n. 3611 del 20/02/2006 (Rv. 587923 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Nuovi documenti - Produzione - Disciplina speciale del processo tributario dettata dall'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicazione - Regola dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteggiantesi come tipico procedimento documentale, alla luce del fondamentale principio di specialità fatto salvo dall'art. 1 - in forza del quale nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest'ultima -, non può trasferirsi "tout court" l'esegesi, in tema di produzione di documenti in appello, dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell'inammissibilità dei "nuovi mezzi di prova" e, quindi, anche delle produzioni documentali. L'art. 58 del nuovo processo tributario, infatti, oltre a consentire al giudice d'appello di valutare la possibilità di disporre "nuove prove" (comma 1), fa espressamente "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti" (comma 2).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)