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Sez. 2, Sentenza n. 14042 del 01/07/2005 (Rv. 582100 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ordine di rinnovazione disposto ex art. 291 cod. proc. civ. - Mancata o intempestiva ottemperanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582100-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazione, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio che ne comporti la nullità, determina l'inammissibilità del gravame, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso. (Il principio ha trovato applicazione nel caso in cui la rinnovazione della notificazione - affetta da nullità perché effettuata a più parti con la consegna di una sola copia - era stata eseguita al procuratore costituito della parte nel precedente grado di giudizio nonostante il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)