Sez. L, Sentenza n. 900 del 02/02/1996 (Rv. 495677 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Valutazione di fatti e circostanze diversa da quella del giudice di merito - Apparente denunzia di "errores in procedendo" - Inammissibilità del ricorso per cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
È inammissibile, risolvendosi in una censura di fatto, non consentita in sede di legittimità , il motivo del ricorso per cassazione con il quale, sotto l'apparente denunzia di errores in procedendo, si chieda una valutazione di fatti e circostanze diversa da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del deducente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)