diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 900 del 02/02/1996 (Rv. 495677 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Valutazione di fatti e circostanze diversa da quella del giudice di merito - Apparente denunzia di "errores in procedendo" - Inammissibilità del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495677-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

È inammissibile, risolvendosi in una censura di fatto, non consentita in sede di legittimità, il motivo del ricorso per cassazione con il quale, sotto l'apparente denunzia di errores in procedendo, si chieda una valutazione di fatti e circostanze diversa da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del deducente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)