Sez. 2, Sentenza n. 10703 del 14/12/1994 (Rv. 489200 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Valutazione di un documento diversa da quella del giudice di merito - Apparente denuncia di violazione di legge e di vizi di motivazione - Inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
È inammissibile, risolvendosi in una censura di fatto non consentita in sede di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, sotto l'apparente denunzia di violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione, si chieda una valutazione di un documento diversa da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del deducente, quando la valutazione del giudice di merito sia accompagnata da una motivazione sufficiente e logicamente ineccepibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)