diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2373 del 10/10/1967 (Rv. 329640 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE PER AMNISTIA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO DI AMNISTIA: CAPO D'IMPUTAZIONE PER REATO CONTEMPLATO NELL'ATTO DI CLEMENZA - DECORRENZA DALLA DATA DELLA SENTENZA IRREVOCABILE: CAPO DI IMPUTAZIONE O DEGRADATO NEL CORSO DEL PROCESSO RICOMPRENDENDOLO FRA I REATI AMNISTIATI.*
Stato
decisa il 1967-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329640-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE PER AMNISTIA - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO DI AMNISTIA: CAPO D'IMPUTAZIONE PER REATO CONTEMPLATO NELL'ATTO DI CLEMENZA - DECORRENZA DALLA DATA DELLA SENTENZA IRREVOCABILE: CAPO DI IMPUTAZIONE O DEGRADATO NEL CORSO DEL PROCESSO RICOMPRENDENDOLO FRA I REATI AMNISTIATI.*

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito che sia considerato reato dalla legge penale, se interviene l'Estinzione di questo per amnistia, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di amnistia in ipotesi che il reato sia compreso, per il suo titolo o per la pena edittale, nel novero di quelli previsti dall'atto di clemenza in ipotesi, invece, che, secondo il capo di imputazione, il fatto contestato integri un reato non compreso in tale novero, ma vi entri successivamente a seguito di pronuncia del giudice che immuti o degradi il titolo del reato, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla data della sentenza irrevocabile che ha ricondotto il reato nell'ambito dell'atto di clemenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)