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Sez. 3, Sentenza n. 4598 del 10/12/1976 (Rv. 383349 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - IMPUTAZIONE ORIGINARIA - DEGRADAZIONE IN IMPUTAZIONE RIENTRANTE NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO DI AMNISTIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1976-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383349-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - IMPUTAZIONE ORIGINARIA - DEGRADAZIONE IN IMPUTAZIONE RIENTRANTE NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO DI AMNISTIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - DECORRENZA.*

Nel caso di fatto dannoso costituente reato, se l'Estinzione di questo per amnistia sia stata dichiarata dal giudice penale previa degradazione dell'imputazione originaria - che puo essere stata formulata anche dal pubblico ministero in Sede di istruzione sommaria -, degradazione tale da ridurre l'imputazione nell'ambito del provvedimento di clemenza, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre soltanto dalla data in cui la sentenza penale di proscioglimento diventa irrevocabile, e non dalla data del decreto di amnistia. (Conf 3925/74, mass n 372482; (Conf 2373/67, mass n 329640; (contra 1193/72, mass n 357663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)