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Sez. 4, Sentenza n. 8210 del 11/07/1997 Ud. (dep. 05/09/1997) Rv. 208561 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Richiesta congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena detentiva - Ritenuta inapplicabilità della sostituzione - Richiesta - Rigetto - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208561-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA

In tema di patteggiamento la richiesta di pena detentiva da sostituire con una sanzione non dà luogo ad una duplicità di richieste alternative fra loro ma ha per oggetto l'applicazione di una pena determinata in modo congiunto, non alternativo, alla sanzione sostitutiva. Ne consegue che, nel caso di valutazione negativa dell'opportunità della sostituzione, il giudice non può scindere i termini di quell'accordo, che è unitario in vista della pena in definitiva concordata, ma deve rigettare la richiesta, procedendo con il rito ordinario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)